Con le disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio regionale, approvate con la legge regionale n. 3 del 31 luglio 2020 (pubblicata sul Bollettino ufficiale del 31 luglio e in vigore dall’1 agosto), ed in particolare con gli articoli 8, 9 e 10, l’Assemblea legislativa regionale ha prorogato di un anno i termini di 3 e 5 anni del periodo transitorio della legge urbanistica regionale (LR 24/2017).
Passano quindi, in primo luogo, da tre a quattro anni dall’entrata in vigore della legge urbanistica (e quindi dal 1.1.2021 al 1.1.2022), il termine previsto dall’articolo 3, c. 1, e dall’articolo 76, c. 1, della LR 24/2017, entro il quale i Comuni o le relative Unioni devono assumere la proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), e le Province e la Città metropolitana di Bologna devono avviare il processo di approvazione del loro nuovo piano territoriale generale (PTAV e PTM), ed il termine entro il quale possono essere presentate o adottate le proposte di accordi operativi o di altri strumenti attuativi, e le proposte di variazione specifica, dei pregressi strumenti di pianificazione, a norma dell’articolo 4, commi 1, 4 e 7, e dell’articolo 76, c. 1.
In secondo luogo passano da cinque a sei anni dall’entrata in vigore della legge urbanistica (e quindi dal 1.1.2023 al 1.1.2024), il termine previsto dall’articolo 3, c. 1, della LR 24/2017, entro il quale i Comuni o le loro Unioni devono completare il processo di approvazione del PUG, ed il termine entro il quale gli accordi operativi e gli altri strumenti attuativi consentiti nel periodo transitorio devono pervenire alla loro stipula o approvazione, ed al relativo convenzionamento (ricompreso negli accordi operativi, ex art. 38, c.3), garantendo la loro immediata attuazione, a norma dell’articolo 4, c. 5.
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