Acquisire definitivamente al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza il modello di prevenzione e risoluzione delle crisi prefigurato nel D.L. 118/2021 è una scelta corretta, perché più coerente con le sollecitazioni del diritto europeo e più confacente alle caratteristiche del nostro sistema economico. In particolare, l’opzione per un sistema di prevenzione della crisi poggiante su basi volontarie e non più obbligatorie, insieme con l’adozione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, motivano una valutazione complessivamente positiva del provvedimento, anche se appare opportuna una diversa declinazione di alcuni istituti che tenga conto delle peculiarità del modello cooperativo.
Ad affermarlo sono stati i rappresentanti di Alleanza delle Cooperative -Alessandro Ficicchia, Responsabile ufficio fiscale di Legacoop, e Tonj Della Vecchia, Responsabile ufficio legislativo e legale di Confcooperative- nel corso dell’audizione sullo schema di Decreto legislativo recante modifiche al codice di impresa e dell’insolvenza, svoltasi il 26 aprile presso la Commissione Giustizia della Camera.
Quattro i temi sui quali i rappresentanti di Alleanza delle Cooperative hanno richiamato l’attenzione dei parlamentari.
Il primo è quello dell’esperto da incaricare, per il quale è stata segnalata l’opportunità che, all’atto dell’iscrizione nell’apposito elenco, documenti di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese assoggettate a vigilanza amministrativa e/o a liquidazione coatta amministrativa ovvero di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di dette tipologie di impresa.
In merito alla scelta di affidare al Prefetto la designazione di uno dei tre membri della commissione, costituita presso ogni Camera di Commercio per nominare l’esperto, i rappresentanti di Alleanza delle Cooperative hanno sottolineato che questa non sembra del tutto coerente con le funzioni che il Prefetto è chiamato a svolgere e con le stesse finalità dell’istituto. Sarebbe decisamente più coerente adottare un criterio, come quello previsto dal Codice della Crisi per il sistema di allerta, che coinvolga nella nomina le Associazioni di categoria dei datori di lavoro ovvero, in caso di imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, le autorità di vigilanza.
Inoltre, sempre al fine di tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, nei casi in cui l’impresa sia soggetta a liquidazione coatta amministrativa, è stata indicata la necessità che l’istanza di composizione negoziata sia comunicata, oltre che alla commissione che dovrà nominare l’esperto, anche all’autorità di vigilanza.
Infine, in tema di concordato semplificato, i rappresentanti dell’Alleanza hanno sottolineato che, per le sole imprese soggette a vigilanza amministrativa, la comunicazione ai creditori della proposta di concordato, disposta dal Tribunale, non può non essere rivolta anche all’Autorità di vigilanza competente, allo scopo di dare alla stessa la possibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della proposta di concordato semplificato con gli interessi mutualistici sottostanti. Il parere dell’Autorità potrebbe avere carattere obbligatorio, ma non vincolante, dando comunque alla medesima la possibilità di impugnare la proposta di concordato semplificato omologata dal giudice nonostante il suo parere contrario.