In base all’articolo 2 dello Statuto possono aderire a Legacoop:
- tutte le società cooperative, le mutue, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso;
- gli Enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi della Legacoop;
- le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri Enti associati.
- di società a partecipazione minoritaria di Enti cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative per raggiungimento delle finalità della Legacoop;
- di società ordinarie il cui controllo si stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse ovvero altri enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
- di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.
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