“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei
e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”
Articolo 45 della Costituzione italiana
I principi espressi dalla Dichiarazione di identità cooperativa, definiscono la cooperazione come un modello economico e sociale specifico, che nasce con la finalità di rispondere a un bisogno, che sia il lavoro, un servizio, un bene. Per questa ragione, le cooperative sono imprese che mettono la persona al centro della propria attività, attraverso il principio di mutualità, che regola il rapporto di scambio tra socio e cooperativa. A seconda del tipo di scambio mutualistico, si distinguono tre tipologie di cooperative:
- le cooperative di utenza
- le cooperative di produzione e lavoro
- le cooperative di conferimento
Le cooperative sono imprese democratiche, poiché vale il principio “una testa, un voto”: ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal capitale sociale messo a disposizione.
Nelle cooperative, gran parte degli utili non vengono redistribuiti tra i soci ma vengono reinvestiti nello sviluppo dell’impresa stessa e nel rafforzamento del patrimonio.
Le cooperative non appartengono a un proprietario e nemmeno ai soci, che sono di fatto solo i gestori temporanei di un patrimonio collettivo fortemente legato al territorio e per sua natura intergenerazionale: le cooperative non si possono scalare e non si possono vendere; quello che le cooperative costruiscono passa di mano in mano, di generazione in generazione, rimanendo così patrimonio di tutti.